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Requisiti, competenze e incompatibilità
La presente guida si occupa di spiegare chi è il giudice di pace, di quali questioni si occupa il suo ufficio, come si introduce una causa davanti al Giudice di Pace. E’ riservato ampio spazio alle rilevanti modifiche introdotte dalla riforma Orlando sulla magistratura onoraria, in ordine alle modalità di nomina del giudice di pace, al trattamento retributivo, ed all’ampliamento delle materie di competenza dell’ufficio. Infine, è riportata una guida pratica per la predisposizione dei ricorsi online e per la consultazione telematica dei fascicoli.
Sommario
- Chi è il Giudice di pace?
- Come diventare Giudice di pace?
- I requisiti per svolgere la funzione di Giudice di pace
- La competenza del Giudice di pace in materia civile
- La competenza del Giudice di pace in materia penale
- Giudice di pace e incompatibilità
- Giudice di pace e contributo unificato
- Giudice di pace: i servizi online
- Compilazione dei ricorsi di opposizione a sanzione amministrativa
- Compilazione dei ricorsi per ingiunzione di pagamento
- Consultazione e ricerche
Chi è il Giudice di pace?
Il Giudice di pace è un magistrato onorario. L’art. 106 della Costituzione Italiana che disciplina le condizioni per l’accesso alla funzione giurisdizionale dello Stato, prevede che i magistrati siano nominati per concorso, ma al comma 2 consente alla legge sull’ordinamento giudiziario di istituire magistrati onorari, cui sono attribuite le funzioni di giudici singoli. In sede di lavori preparatori alla Costituente, fu netta infatti la preferenza per il modello concorsuale di reclutamento dei magistrati, perchè il sistema elettivo avrebbe comportato maggiori commistioni tra la politica e la magistratura, e mal si prestava a garantire l’indipendenza dell’organo giudiziario dello Stato, inoltre il sistema concorsuale assicurava maggiore controllo sulla idoneità tecnica del magistrato. Tuttavia, fu comunque lasciato uno spazio al modello elettivo nella nomina della magistratura onoraria, da utilizzare per l’alleggerimento del carico di lavoro della magistratura ordinaria, almeno per i giudizi di minore importanza, c.d. “bagattellari”. La magistratura onoraria appartiene all’ordine giudiziario di cui esercita le funzioni, ed è sottoposta dunque al rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza ed imparzialità.
La legge 21 novembre 1991 n. 374 ha istituito fra i magistrati onorari, l’ufficio del giudice di pace, per l’esercizio della 1giurisdizione in materia civile e penale, secondo le previsioni dettate dalla stessa legge. La funzione attribuita al giudice di pace è dunque solo quella giudicante, e non quella requirente. I magistrati ordinari sono inoltre affiancati dai giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari.
A seguito della riforma della magistratura onoraria, c.d. Riforma Orlando(D.lgs. 116/2017) le figure del giudice onorario di Tribunale, e del giudice di Pace sono state accorpate nell’unica figura del Giudice onorario di pace. Resta invece distinta la figura del vice procuratore onorario che affianca il Pubblico
Ministero nella funzione requirente. Lo scopo della riforma è stato principalmente quello di delineare in modo uniforme la figura del magistrato onorario, come persona che esercita la funzione giurisdizionale temporaneamente, a tempo parziale e che contemporaneamente può svolgere altre attività lavorative,
nonché quello di assicurare un unico trattamento retributivo tra il giudice onorario di tribunale ed il giudice di pace. E’ stato definitivamente chiarito il principio secondo il quale il magistrato onorario è un lavoratore autonomo e lo svolgimento della sua funzione non determina l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego.
In base alla riforma dunque il giudice onorario di pace non può svolgere l’attività giudiziaria per più di due giorni a settimana, potendo contemporaneamente esercitare altra attività lavorativa.
Come diventare Giudice di pace?
I giudici onorari di pace non sono più nominati con decreto del Presidente della Repubblica, ma con decreto del Ministero della Giustizia.
In considerazione della loro appartenenza alla magistratura onoraria e quindi all’ordine giudiziario, sono riservate al Consiglio superiore della Magistratura tutte le competenze relative alla nomina, al trasferimento o alle misure disciplinari relative ai giudici onorari di pace. Il procedimento di nomina si articola in una pluralità di passaggi:
- Il Csm delibera ad anni alterni entro il 31 marzo il numero di posti vacanti da assegnare e disciplina le modalità di formulazione del bando eil termine per la presentazione delle domande.
- Entro trenta giorni dalla delibera, viene pubblicato il bando sulla Gazzetta Ufficiale e ne viene data comunicazione tramite il sito del Ministero della Giustizia, degli ordini degli avvocati e dei notai, dalle università con sede in ciascun distretto.
- A questo punto è possibile presentare domanda per il tirocinio, in non più di tre uffici dello stesso distretto.
- La sezione autonoma dei magistrati onorari del consiglio giudiziario acquisisce il parere sul singolo candidato presso il rispettivo ordine di appartenenza.
- Quindi la sezione autonoma redige la graduatoria degli aspiranti e formula le proprie proposte.
- Le domande, la graduatoria e le proposte della sezione autonoma dei magistrati onorari sono inviate al Consiglio superiore della magistratura che delibera l’ammissione delle domande in numero pari a quello dei posti messi a bando aumentato della metà;
- Gli ammessi iniziano quindi il tirocinio organizzato dal CSM e della Scuola Superiore della Magistratura, per la durata di sei mesi, presso il Tribunale del circondario in cui ha sede l’ufficio di giudice di pace per il quale è stato ammesso il candidato. Il tirocinio viene costantemente valutato dal magistrato togato cui viene affidato il singolo aspirante giudice di pace.
- Oltre al tirocinio, gli ammessi dovranno anche svolgere corsi teorico pratici della durata di 30 ore, con test e verifiche finali, all’esito delle quali verrà redatta una relazione su ciascun magistrato onorario da trasmettere alla sezione autonoma dei magistrati onorari.
- La sezione autonoma dei magistrati onorari valuta infine il rapporto sulle verifiche dei corsi, e la relazione del magistrato affidatatario, e formula nuovamente la graduatoria sulla base della graduatoria degli ammessi, tenuto conto delle valutazioni all’esito del tirocinio.
- La graduatoria viene trasmessa al CSM che delibera il conferimento dell’incarico ai magistrati onorari risultati idonei, fino al riempimento dei posti vacanti. La graduatoria conserva validità per i due anni successivi, durante i quali il CSM potrà attingere i magistrati onorari in caso di vacanza di ulteriori posti in organico.
L’incarico ha la durata di quattro anni e può essere confermato, alla scadenza, per altri quattro anni, su domanda dell’interessato, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza dell’incarico al Presidente del Tribunale presso cui si trova l’ufficio del giudice di pace. La domanda di conferma è valutata dalla sezione autonoma dei magistrati onorari, che verificherà venti verbali di udienza e venti provvedimenti del magistrato onorario, nonché la sua effettiva partecipazione alla formazione ed alle riunioni periodiche dei magistrati. Se la valutazione è positiva, il CSM delibera la conferma del magistrato e il Ministero della Giustizia emette decreto di conferma.
In ogni caso l’incarico non può superare la durata di otto anni, anche non consecutivi, ed è destinato a cessare quando si sono raggiunti i sessantacinque anni di età.
La legge di riforma ha stabilito un’indennità fissa del magistrato onorari pari ad Euro 16.140,00 annue, lorde e comprensive di ritenute previdenziali. I magistrati onorari sono iscritti alla Gestione separata Inps, salvo che risultino già iscritti alla Cassa forense in quanto avvocati. Non è previsto che il magistrato onorario svolga la propria funzione durante il periodo di sospensione feriale, ma ove si presentassero delle urgenze
dell’ufficio, ha il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per il numero di giorni in cui ha esercitato la funzione nel periodo feriale.
I requisiti per svolgere la funzione di Giudice di pace
Oltre alla cittadinanza italiana e all’esercizio dei diritti civili e politici, è necessario che il candidato possieda l’idoneità fisica e psichica allo svolgimento dell’incarico, abbia una condotta incensurabile e un’età compresa tra i ventisette e i settant’anni, nonché la laurea in giurisprudenza.
E’ causa di esclusione dall’incarico di magistrato onorario l’aver riportato condanne penali per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, l’essere stati sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza personali, l’aver subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve, essere stati collocati in quiescenza, l’aver già svolto per per oltre quattro anni anche non consecutivi le funzioni di magistrato onorario, e non essere stato confermato nell’incarico di magistrato onorario o aver subito la revoca.
La competenza del Giudice di pace in materia civile
La competenza del giudice di pace in materia civile è dettata dall’art. 7 c.p.c. Il testo della norma è stato modificato dalla Riforma Orlando (D.lgs. 116/2017) con ampliamento delle originarie competenze del giudice di pace, ma l’ampliamento della competenza entrerà in vigore dal 31 ottobre 2025.
Attualmente quindi e fino al 31 ottobre 2025, il Giudice di pace è competente per le seguenti materie specificamente individuate dalla legge qualunque ne sia il valore:
Apposizione di termini, ovvero quando la domanda giudiziale è volta a far apporre segni esteriori e visibili a delimitazione di un confine non conteso. Ove invece vi sia incertezza sulla delimitazione del confine, occorre esperire l’azione di regolamento di confini la cui competenza è demandata al Tribunale.
Osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi. Rientrano ad esempio nella competenza del giudice di pace le domande volte a far recidere le siepi del vicino che per altezza superino il muro di confine (art. 892 c.c.).
Misura e modalità d’uso dei servizi nei condomini. Si tratta di tutte quelle controversie aventi ad oggetto l’estensione del diritto di utilizzo, e le modalità di utilizzo dei servizi condominiali ma anche delle parti comuni dell’edificio (art. 1117 c.c.). Devono pertanto ritenersi escluse dalla competenza del giudice di pace
quelle controversie aventi ad oggetto l’esistenza stessa del diritto di uso di un servizio condominiale, riservando al giudice di pace le sole controversie in cui l’esistenza del diritto sia pacifica ma ne siano controverse l’estensione e le modalità. Sono ricomprese nella competenza del giudice di pace anche le impugnazioni delle delibere assembleari aventi ad oggetto la misura o la modalità d’uso dei servizio del condominio.
Controversie tra detentori, possessori o proprietari di immobili di civile abitazione, aventi ad oggetto le immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, propagazioni che superino la normale tollerabilità. Sono escluse dalla competenza del giudice di pace, le cause aventi ad oggetto immissioni causate dalla produzione industriale, agricola, o commerciale.
Controversie aventi ad oggetto interessi e accessori per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali e assistenziali. Tale competenza è stata introdotta dalla L.69/2009 art. 45 comma 1 lett. c). Sono escluse dalla competenza del giudice di pace le cause in cui la domanda sugli interessi e gli accessori si cumula con quella di pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, la cui competenza è invece riservata in via esclusiva al Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada;
Opposizione alle sanzioni amministrative sulla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale di cui all’art. 75 Dpr 309/90
Attualmente inoltre il giudice di pace è competente, con limitazioni di valore, per le seguenti controversie:
8. Controversie aventi ad oggetto beni mobili entro il valore di Euro 5.000,00, salvo che non sussista la competenza per materia di altro giudice (come ad esempio in materia di crediti di lavoro, dove è sempre competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro). Si tratta sia dei giudizi di cognizione che dei procedimenti monitori. Sono esclusi invece i giudizi in fase cautelare ex art. 669 ter c.p.c. ed i giudizi in fase di esecuzione per i quali è competente per materia il tribunale ex art. 9 comma 2 c.p.c.. Sono di competenza del giudice di pace invece i procedimenti di istruzione preventiva fino al valore di 5000,00 Euro.
9. Controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti fino al valore di Euro 20.000,00.
10. Opposizione alle ordinanze ingiunzioni di cui alla L. 689/1981 (sugli illeciti amministrativi) fino al valore di Euro 15.493,71, ad eccezione del caso in cui vengano applicate sanzioni diverse dalla sanzione pecuniaria, e ad eccezione delle materie riservate al Tribunale dall’art. 22 bis della predetta legge, ovvero: tutela del
lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette, igiene degli alimenti e delle bevande, valutaria, antiriciclaggio.
Con l’entrata in vigore della Riforma Orlando d.lgs 116/2017 ovvero dal 31 ottobre 2025, le competenze del giudice di pace saranno ampliate anche alle seguenti controversie:
Controversie aventi ad oggetto beni mobili: il limite di valore salirà da 5 mila Euro a 30 mila Euro. Nel limite di 30 mila Euro inoltre il giudice onorario di pace si occuperà anche delle controversie aventi ad oggetto l’usucapione di beni immobili e i diritti reali, il diritto di accessione, il diritto di superficie, il riordinamento della proprietà rurale (libro terzo, titolo secondo, capo secondo, sezione seconda c.c.)
Controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti: la competenza per valore salirà dagli attuali 20 mila Euro fino a 50 mila Euro.
Saranno attribuite al Giudice di pace tutte le controversie condominiali ai sensi dell’art. 71 quater disp.att. c.c., quelle in tema di luci, stillicidio e acque, occupazione e invenzione, specificazione unione e commistione, servitù prediali, possesso (v. l’art. 27 D.gls. 116/2017).
La competenza del Giudice di pace in materia penale
La competenza penale del giudice di pace è attualmente disciplinata dal D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, devolvendo a questo ufficio i reati c.d. minori ed in particolare:
- percosse (581 c.p.), lesioni perseguibili a querela di parte (582 comma 2 c.p.), e lesioni colpose a querela di parte (590 c.p.) escluse le lesioni connesse alla colpa professionale, ai fatti commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene sul lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale superiore ai venti giorni, diffamazione (595 c.p. commi 1 e 2), minacce semplici (612 comma 1 c.p.), - Furti punibili a querela della parte offesa (626 c.p.), usurpazione (631 c.p.), deviazione di acque (632 c.p.), invasione di terreni o edifici (633 c.p.), danneggiamento (635 c.p.), ingresso abusivo nel fondo altrui (637 c.p.), uccisione o danneggiamento di animali altrui (638 comma 1c.p.) deturpamento o imbrattamento di cose altrui (639 comma 1 c.p.). Sono esclusi dalla competenza del giudice di pace i casi in cui gli artt. 631, 632, 633, 636 siano commessi su edifici pubblici (art. 639 bis c.p.)
- Contravvenzioni del codice penale quali: somministrazione di bevande alcoliche a minori e infermi di mente (689 c.p.), determinazione in altri dello stato di ubriachezza (690 c.p.), somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (691 c.p.), atti contrari alla pubblica
decenza (726 c.p.)
Giudice di pace e incompatibilità
Al fine di garantire il corretto ed imparziale esercizio della funzione giurisdizionale, la legge detta delle ragioni di incompatibilità del giudice di pace in determinate controversie o in una determinata sede giudiziaria.
L’art. 5 del Dlgs 116/2017 entrato in vigore a seguito della Riforma Orlando ha ridisegnato le cause di incompatibilità del giudice di pace (e in generale dei magistrati onorari) e si applica sia ai giudici nominati prima dell’entrata in vigore della riforma, che a quelli che saranno nominati secondo le nuove procedure previste dalla riforma. Inoltre la circolare del 15 novembre 2017 del Consiglio superiore della Magistratura ha fornito ulteriori chiarimenti sui casi di incompatibilità previsti dalla predetta legge.
E’ incompatibile con l’incarico del giudice di pace:
- il parlamentare, il parlamentare europeo, il membro del Governo, il membro di giunta di ente territoriale, deputato o consigliere regionale provinciale o comunale;
- il ministro di culto
- chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni incarichi direttivi in un partito, movimento politico o associazione sindacale;
- il difensore civico
- chi svolge abituale attività professionale per conto di imprese di assicurazioni, di istituti di credito o intermediari finanziari e anche coloro il cui coniuge o partner di unione civile o parente entro il secondo grado o affine entro il primo grado svolge tale attività nell’ambito del circondario in cui il giudice di pace esercita le proprie funzioni. Per “svolgimento abituale di attività professionale” il Csm intende sia il rapporto di dipendenza professionale, sia la stabile collaborazione, anche in forma autonoma, come nel
caso dell’avvocato che patrocini in modo stabile nell’interesse di banche e assicurazioni. L’incompatibilità
causata dal coniuge parente o affine scatta solo se questi esercita la sua attività per conto di banche e
assicurazioni nello stesso circondario del tribunale in cui il magistrato onorario deve svolgere le proprie funzioni, al contrario invece l’interessato è incompatibile a svolgere l’incarico di magistrato onorario se esercita tale attività in qualunque parte del territorio nazionale. - Gli avvocati e i praticanti sono incompatibili allo svolgimento dell’incarico di giudice di pace nel circondario in cui svolgono abitualmente la professione, e sono altresì incompatibili se nel medesimo circondario il coniuge, il partner, il parente entro il secondo grado o l’affine entro il primo grado o gli associati di studio o soci della società professionale o membri dell’associazione professionale svolgono l’attività forense. Unica eccezione è costituita dallo svolgimento dell’attività professionale presso il tribunale per i minorenni, il tribunale penale militare, il tribunale amministrativo e le commissioni tributarie. Non costituisce causa di incompatibilità la mera iscrizione all’Albo degli avvocati del circondario, occorrendo invece l’effettivo svolgimento abituale della professione.
- Gli avvocati e praticanti hanno il divieto di assumere incarichi nei procedimenti che si svolgono dinanzi all’ufficio in cui esercitano le funzioni di giudice di pace e nei successivi gradi di giudizio. Il divieto è esteso anche agli associati di studio, ai membri dell’associazione professionale, ai soci della società professionale, al coniuge, al partner, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.
Sono considerati incarichi incompatibili sia il patrocinio nelle cause civili o penali che lo svolgimento delle procedure di negoziazione assistita e di mediazione. - Non possono essere assegnati allo stesso ufficio, magistrati onorari in rapporto di coniugio di convivenza, di parentela entro il secondo grado, di affinità entro il primo grado.
Le incompatibilità in caso di rapporto di coniugio vengono meno in caso di separazione legale e di divorzio ma non in caso di separazione di fatto. Al coniuge e al partner dell’unione civile, la circolare del CSM parifica anche i rapporti di convivenza di fatto.
La situazione di incompatibilità deve essere segnalata dall’aspirante giudice di pace nel momento in cui inizia il tirocinio e deve essere eventualmente rimossa entro trenta giorni dal conferimento dell’incarico pena la perdita dell’incarico stesso. Ogni sopravvenienza di situazione di incompatibilità nel corso dell’incarico deve essere prontamente segnalata, e comporta l’avvio di un procedimento che può concludersi con la decadenza del magistrato dal proprio incarico.
Giudice di pace e contributo unificato
Gli importi del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo delle controversie sono determinati dal D.L. 24/06/2014 n°90. E’diverso l’importo previsto per le cause, da quello per i decreti ingiuntivi. Per le cause di valore sino ad Euro 1033, il contributo ammonta ad Euro 43.
Per le cause di valore compreso tra 1033,01 Euro e 1100 Euro, il contributo ammonta sempre ad Euro 43, ma è necessaria anche la marca da 27 Euro.
Per le cause di valore superiore ai 1100 Euro e fino a 5200 Euro, il contributo unificato ammonta ad Euro 98 oltre alla marca da 27 Euro
Per le cause di valore superiore a 5200,00 Euro e per le cause di valore indeterminato o indeterminabile, il contributo ammonta ad Euro 237 oltre alla marca da 27 Euro
Per l’opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il contributo è sempre pari ad Euro 168 oltre alla marca da 27 Euro, invece per l’opposizione agli atti esecutivi proposta in base all’art. 617 c.p.c. il contributo è determinato sulla base del valore della causa.
Per i decreti ingiuntivi e per gli accertamenti tecnici preventivi dal valore fino ad Euro 1033,00, il contributo unificato ammonta ad Euro 21,50 Euro
Per i decreti ingiuntivi e gli accertamenti tecnici preventivi di valore compreso tra 1033 e 1100 Euro, oltre al contributo di 21,50 Euro è dovuta anche la marca da bollo da 27 Euro.
Per i decreti ingiuntivi e gli accertamenti tecnici preventivi oltre i 1100,00 Euro e fino a 5200,00 Euro il contributo unificato ammonta ad Euro 49, oltre alla marca da bollo da 27 Euro.
Per gli accertamenti tecnici preventivi di valore indeterminabile, il contributo unificato ammonta ad Euro 118,50 oltre alla marca da bollo da 27 Euro In caso di mancanza della dichiarazione di valore, l’importo del contributo diventa pari ad Euro 1466,00.
Giudice di pace: i servizi online
Alla pagina web https://gdp.giustizia.it dei servizi online del giudice di pace i cittadini e gli avvocati possono precompilare online i ricorsi per decreto ingiuntivo e i ricorsi in opposizione alle sanzioni amministrative del Codice della Strada, e generare la nota di iscrizione a ruolo della causa, inoltre, comunicando sul sito il loro indirizzo email, potranno ricevere tutti gli aggiornamenti sullo stato del proprio ricorso.
Anche nel caso in cui non si sia compilato il ricorso online, subito dopo l’iscrizione a ruolo, sarà possibile comunque consultare lo stato della propria pratica.
Si ricorda che nei procedimenti davanti al Giudice di pace, non è necessaria l’assistenza dell’avvocato quando il valore del procedimento non supera Euro 1100,00.
La home page del sito dei servizi mostra, a sinistra, le funzioni cui è possibile accedere:
Compilazione dei ricorsi di opposizione a sanzione amministrativa
Cliccando sulla funzione, appare la schermata con le regioni d’Italia, per individuare il giudice di pace competente per il deposito del ricorso. Scegliendo la regione interessata, comparirà l’elenco di tutti gli uffici giudiziari della regione. Andrà quindi selezionato l’ufficio competente per il deposito del ricorso. Non tutti gli uffici gestiscono ancora il servizio di compilazione online del ricorso. In questo caso, il sito stesso non renderà disponibile la funzione di compilazione. In caso positivo, invece, comparirà la schermata dove inserire tutti i dati per la compilazione del ricorso e l’indirizzo email al quale si desidera ricevere le comunicazioni dall’ufficio. Nella seconda schermata, andrà indicato l’oggetto del ricorso, e nella schermata successiva si può scegliere se generare la nota di iscrizione a ruolo e procedere poi alla redazione cartacea del ricorso, oppure se proseguire nella compilazione online del ricorso. In questo secondo caso, andranno inseriti i dati del verbale o dell’atto impugnato (es. verbale polizia municipale o cartella esattoriale, o
ordinanza del Prefetto) e i dati relativi all’eventuale sanzione accessoria irrogata (es. sospensione della patente di guida). Per ultimo, andrà indicata l’autorità che ha emesso l’atto impugnato e contro la quale viene presentato il ricorso, e l’importo del valore della causa nonché l’importo del contributo unificato da
versare. A questo punto, il sistema genera un codice da inserire nella casella a fianco, per ragioni di sicurezza nel sistema. Terminata così la compilazione, il sistema fornisce il numero di protocollo web e la pagina alla quale visualizzare e stampare la nota di iscrizione a ruolo e il ricorso. Una volta precompilato il ricorso, occorre stamparlo in cinque copie, stampare anche la nota di iscrizione, sottoscrivere le copie del ricorso e la nota, e inviare il tutto, insieme agli allegati al ricorso, con raccomandata a/r indirizzata al giudice di pace competente, oppure presentare personalmente il fascicolo nella cancelleria del giudice di pace competente.
Compilazione dei ricorsi per ingiunzione di pagamento
Cliccando sulla funzione, appare la schermata con le regioni d’Italia, per individuare il giudice di pace competente per il deposito del ricorso. Scegliendo la regione interessata comparirà l’elenco di tutti gli uffici dei giudici di pace della regione. Andrà quindi selezionato dal menù, l’ufficio competente. Non tutti gli uffici gestiscono ancora il servizio di compilazione online del ricorso. In questo caso, il sito stesso non rende disponibile la funzione di compilazione. In caso positivo, invece, comparirà la schermata in cui inserire tutti i dati per la compilazione del ricorso e l’indirizzo email al quale ricevere le comunicazioni dall’ufficio. Nella prima schermata vanno inseriti i dati del ricorrente e del suo patrocinatore, nella seconda schermata i dati del resistente e degli eventuali coobbligati. Nella terza schermata si inseriscono i dati del decreto ingiuntivo richiesto: la somma, il bene da consegnare o gli oneri condominiali, l’eventuale richiesta di esecutività provvisoria del decreto, il valore della causa e del contributo unificato. Nella quarta schermata si può compilare la sola nota di iscrizione a ruolo e redigere poi in formato cartaceo il decreto ingiuntivo, oppure si
può scegliere di accedere alla quinta schermata per completare la compilazione online del ricorso, esponendo le ragioni della domanda, e le conclusioni, cioè le richieste da formulare al Giudice. Nella casella “si producono” è necessario inserire i documenti sui quali si fonda il decreto ingiuntivo (fattura, assegno,
cambiale, riconoscimento di debito etc…). Un ulteriore passaggio richiede all’utente se vuole visualizzare in calce al ricorso il provvedimento del giudice; in questo caso occorrerà cliccare “sì” sulla casella “provvedimento del giudice” e su “interruzione di pagina”; in tal modo, il sistema genera uno spazio di compilazione riservato al provvedimento del magistrato. Infine andrà inserito il codice di sicurezza generato dal sistema, nell’apposita casella affianco al codice. E’ possibile a questo punto stampare il ricorso per decreto e la nota di iscrizione a ruolo, apporre data e firma ad entrambi, e presentarli in cancelleria unitamente agli allegati documenti, oppure spedire in plico mediante raccomandata A/R presso l’ufficio del giudice di pace competente
Consultazione e ricerche
Con questa funzione è possibile controllare lo stato del proprio procedimento, inserendo in numero di protocollo web del ricorso precompilato online, secondo le modalità sopra descritte, oppure il numero di ruolo del procedimento tradizionalmente instaurato. Si può prendere visione delle sentenze già emesse delle quali si conosca il numero e l’anno, o del decreto ingiuntivo di cui si conosca il numero. E’ possibile ricercare anche le cause del giudice di pace per le quali non sia possibile la compilazione online, quali ad esempio quelle introdotte con atto di citazione: la ricerca funziona inserendo il numero di ruolo della causa, o la data di citazione alla prima udienza, o la data di iscrizione a ruolo oppure infine la data della prossima udienza.